TRADUZIONI ASSEVERATE

ASSEVERAZIONE E LEGALIZZAZIONE DI:


• certificati anagrafici
• titoli di studio
• libretti di circolazione
• documenti per adozione
• documenti commerciali


ASSEVERAZIONE

L’asseverazione, comunemente chiamata “traduzione giurata”, viene solitamente richiesta per attestare ufficialmente la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale, in modo che la traduzione abbia validità nel paese in cui deve essere utilizzata.

Il traduttore che ha redatto la traduzione si reca personalmente davanti a un funzionario del Tribunale preposto e firma un verbale che viene successivamente allegato ai testi presentati.  La sottoscrizione del verbale comporta per il traduttore l’assunzione ufficiale della responsabilità civile e penale relativamente alla traduzione.

Se la traduzione asseverata deve essere trasmessa all’estero, è necessaria la legalizzazione.

LEGALIZZAZIONE

La legalizzazione consiste nell’attestazione ufficiale (mediante apposito timbro) della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell’autenticità della firma stessa.

Sono esenti da legalizzazione gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna.

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